Decreto MPI 06.12.1996
Trasmesso con circolare 17.02.1997, n. 103.
Il trattamento economico da corrispondere al personale di cui all'art. 1 è determinato nella misura oraria come segue:
- a decorrere dal 1° gennaio 1996 in: L. 8.788,46
- a decorrere dal 1° novembre 1996 in: L. 9.480,77
- a decorrere dal 1° luglio 1997 in: L. 10092,308
Al suddetto personale spetta, inoltre, l'indennità integrativa speciale e gli altri emolumenti nelle misure previste dalle norme vigenti ove ne ricorrano le condizioni.
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