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Circolare MPI 11.12.1996, n. 740

Supplenze brevi.

Con riguardo alle difficoltà interpretative e operative sull'attuazione dell'art. 27, comma 12 del D.L.vo n. 297/1994, emerse a seguito della C.M. n. 616 del 27.9.1996, in merito alla liquidazione e all'ordinazione delle spese per le supplenze brevi e saltuarie, si ribadisce che i Capi di Istituto sono tenuti, comunque, all'assunzione di supplenti in tutti i casi in cui sia necessario per assicurare regolare ed efficace svolgimento del servizio scolastico; la materia infatti resta disciplinata dalle relative ordinanze ministeriali, per il personale docente, educativo ed ATA, e dal C.C.N.L. del 5 agosto 1995.

Qualora, pertanto, i Capi di Istituto non possano far fronte ai relativi oneri con i fondi assegnati, solo per quest'anno e per situazioni di emergenza assoluta, formuleranno al Provveditore agli Studi competente motivate richieste di integrazione.

Si precisa, con l'occasione che il comma 12 dell'articolo 27 sopra richiamato riguarda esclusivamente le supplenze temporanee conferite dal Capo di Istituto per la sostituzione del personale che si assenti dal servizio per brevi periodi, secondo le specificazioni contenute nelle vigenti disposizioni.

Restano, pertanto, fuori dal campo di applicazione delle disposizioni in esame, oltre che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per uno orario settimanale di insegnamento non superiore a sei ore, anche le supplenze su posti attribuibili dal Provveditore agli studi ma provvisoriamente assegnati dal Capo d'Istituto nelle more del perfezionamento delle operazioni di competenza del Provveditore medesimo.

Si richiama, peraltro, l'attenzione sulle finalità della norma già citata che, da un lato, valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e, dall'altro, tende all'introduzione di metodi e procedure di programmazione finanziaria.

Ciò comporta la necessità dell'impiego ottimale di tutte le risorse, sulla base di un attento esame delle concrete opportunità es

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