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Circolare Ministero dell'Interno 17.12.1996, n. 3

Enti locali. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (G.U. 27.01.1997, n. 21)

Come è noto, il decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996, che ha modificato ed integrato il decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, recependo alcune di direttive della Comunità economica europea riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, all'art. 30 ha imposto alle amministrazioni pubbliche di individuare il "datore di lavoro", secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 2, lettera b) , al quale fare risalire la responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Molti enti locali, per il tramite anche di codeste Prefetture, hanno segnalato difficoltà in ordine alla corretta individuazione del "datore di lavoro", ai fini previsti dalla normativa in oggetto, stanti le problematiche interpretative derivanti dalla vigente normativa.

Considerato che il predetto adempimento risulta fondamentale per l'attuazione di tutte le disposizioni contenute nella suddetta normativa, questo Ministero, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ritiene opportuno diramare la presente circolare al fine di fornire agli enti locali interessati gli opportuni chiarimenti in merito.

Al riguardo, si premette che l'art. 2, lettera b) , del decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996, ha fornito una prima definizione di "datore di lavoro" delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, individuandolo nel "dirigente al quale spettano i poteri di gestione", ovvero "nel funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale", lasciando pertanto ampio spazio all'autonomia di ogni singolo ente locale e rimandando, conseguentemente, allo "statuto" e al regolamento organico del personale, l'individuazione di tale

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