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Accordo 11.12.1996

Personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero. (G.U. 31.12.1996, n. 305)

Art. 1 - Vertenze ed organismi di conciliazione

1. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi a vertenze che interessino le istituzioni scolastiche italiane di uno o più paesi esteri sono comunicate al Ministero degli affari esteri Direzione Generale per le relazioni culturali - il quale ne informa la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero della pubblica istruzione Gabinetto del Ministro; per le vertenze a livello di circoscrizione consolare, la comunicazione è indirizzata al console territorialmente competente.

2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, organismi di conciliazione presso il Ministero degli affari esteri, per i conflitti che interessino il personale in servizio in uno o più paesi esteri, e presso gli uffici consolari, per i conflitti a livello di circoscrizione consolare.

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