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Direttiva MPI 03.04.1996, n. 133

Gestione locali studenti per iniziative complementari e integrative.

Titolo I - Finalità e Contenuti

Art. 3 -

1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

2. A tal fine i servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato; l'istituzione scolastica dovrà comunque essere tenuta esente da qualsiasi onere aggiuntivo non specificamente finanziato.

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