Direttiva MPI 03.04.1996, n. 133
Titolo I - Finalità e Contenuti
1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.
2. A tal fine i servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato; l'istituzione scolastica dovrà comunque essere tenuta esente da qualsiasi onere aggiuntivo non specificamente finanziato.
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