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Circolare MPI 15.04.1996, n. 146

Procedimento di contrattazione. Contrattazione decentrata periferica. Autorizzazione alla firma.

A norma del terzo comma dell'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per i contratti collettivi decentrati la sottoscrizione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, è autorizzata nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative con atto dell'"organo di vertice" previsto dai rispettivi ordinamenti.

La norma è stata interpretata nel senso che detta autorizzazione, nel caso di contratti decentrati sia a livello nazionale che periferico, è disposta con atto del Ministro.

Per quanto riguarda i contratti decentrati provinciali riferiti al comparto "Scuola", si ritiene utile disporre e precisare quanto appresso:

a) il testo di ciascun accordo verrà siglato pagina per pagina da ciascuna delle parti contraenti. A detto testo dovrà essere allegato un elenco dal quale risultino le Organizzazioni Sindacali che hanno siglato l'accordo. Ciascun rappresentante delle Organizzazioni Sindacali indicate nel suddetto elenco (All. 1) dovrà apporre la propria firma leggibile sotto la sigla del proprio Sindacato;

b) le richieste di autorizzazione alla sottoscrizione vanno rivolte al Ministro per il tramite dell'Ufficio indicato nell'unito prospetto, al quale vanno trasmessi l'accordo originale siglato, più due copie conformi dell'accordo medesimo. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere l'attestazione che l'accordo - a norma dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni - non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal C.C.N.L. e quindi le risorse assegnate a ciascun Provveditorato agli Studi;

c) l'Ufficio del Ministero interessato predisporrà il provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione, utilizzando l'apposito modello (All. 2), e lo sottoporrà alla firma del Ministro per il tramite del Gabinetto;

d) l'autorizzazione alla sottoscriz

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