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Nota Ministero Lavoro 09.08.1996, n. 7/61751.

Con nota n. 223332 del 1° aprile 1996 codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere l'avviso della scrivente Amministrazione in merito al caso di alcuni dipendenti pubblici che, cessati definitivamente dal servizio nel periodo di sospensione dell'accesso alle pensioni di anzianità precedente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico, qualora venisse applicata nei loro confronti la citata legge n. 335/95, vedrebbero posticipata la data di decorrenza del proprio trattamento pensionistico, con un ritardo particolarmente eclatante per i soggetti che hanno cessato il servizio con anzianità contributive inferiore ai 30 anni e con età anagrafica inferiore a 52 anni nel 1996.

Nella nota citata, codesto Ispettorato auspicava potesse essere trovata una positiva soluzione ai casi sottoposti all'attenzione.

Successivamente, con nota n. 8471/5 del 7 giugno u.s., la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali del Ministero di Grazie e Giustizia, presso cui prestavano servizio alcuni dei soggetti interessati alla vicenda, ha fatto conoscere il proprio parere sulla questione.

Nel concordare con gli approfondimenti di natura giuridica esperiti al riguardo dal Ministero di Grazia e Giustizia, lo scrivente Ministero osserva quanto segue.

L'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema pensionistico e comunque non oltre il 30 giugno 1995, la sospensione di ogni disposizione che preveda l'applicazione del diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Poiché alla data del 30 giugno 1995 il provvedimento di riforma non era stato ancora approvato, con l'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262, è stata disposta una nuova proroga dell'efficacia del "blocco" delle pensioni di anzianità fino al 31 agosto 1995.

Dopo l'e

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