CCNL 04.08.1996
1. Le misure degli stipendi, risultanti dagli incrementi di cui all'art. 1, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per le attività aggiuntive, sul trattamento ordinario di pensione, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 62, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I conseguenti benefici economici sono integralmente corrisposti, alle scadenze previste dalla allegata tabella A e nei corrispondenti importi, al personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel biennio 1996-97, cui si riferisce la vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si tiene conto soltanto dei benefici maturati alla data di cessazione dal servizio.
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