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Accordo 01.08.1996

Personale delle accademie e dei conservatori. (G.U. 10.09.1996, n. 212)

Art. 14 - Norme finali

1. I riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro fa al livello provinciale, al provveditorato agli studi od al provveditore agli studi debbono intendersi, quando non sia diversamente determinato dal presente accordo, come riferimenti al livello nazionale, all'Ispettorato per l'istruzione artistica ed al dirigente ad esso proposto. I riferimenti al capo di istituto od ad altri organi di governo delle istituzioni scolastiche debbono intendersi come riferimenti al direttore ed agli organi di governo che, nelle accademie e nei conservatori, esplicano, secondo i loro specifici ordinamenti, analoghe funzioni.

2. Per quanto non diversamente previsto dal presente accordo, al personale delle accademie e dei conservatori si applica, quando la fattispecie regolata sussista in dette istituzioni, la disciplina recata dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro, con le decorrenze e per i periodi di vigenza in esso indicati.

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