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Circolare MPI 02.09.1995, n. 293

Modalità di attuazione degli interventi didattici ed educativi di cui al D.L. 28.6.95, n. 253, convertito con modificazioni dalla Legge 8.8.95, n. 352.

In relazione a quesiti pervenuti in ordine alle modalità di attuazione degli interventi didattici ed educativi indicati in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- le norme contenute nella citata legge si iscrivono nel più generale disegno volto a rafforzare l'autonomia progettuale delle singole istituzioni scolastiche e a promuovere una maggiore flessibilità dei modelli di organizzazione didattica, in funzione di un arricchimento dell'offerta formativa.

- In tale prospettiva, le scuole possono programmare, per l'intera durata dell'anno scolastico e con criteri autonomamente definiti, sia interventi didattici ed educativi integrativi per gli alunni il cui livello di apprendimento sia giudicato insufficiente, sia altri interventi di orientamento e approfondimento. Ciò nei limiti delle risorse finanziarie eventualmente disponibili allo scopo presso le singole scuole o in corso di ulteriore assegnazione da parte dei Provveditorati agli Studi, nonché di quelle che verranno assegnate all'inizio del prossimo anno finanziario, presumibilmente corrispondenti a quelle già attribuite alle singole scuole nel corrente anno finanziario.

- I criteri di svolgimento degli interventi integrativi da realizzare nel corso dell'anno scolastico possono prevedere, oltre che un'organizzazione degli alunni per gruppi anziché per classi, una scansione flessibile delle lezioni, con eventuali programmate interruzioni dello svolgimento dei programmi curricolari, salvo restando l'obbligo di assicurare almeno 200 giorni di effettive lezioni a tutti gli alunni.

- In relazione alle suindicate iniziative il Consiglio di istituto definisce un piano di fattibilità, che costituisce il limite finanziario delle attività da svolgere e che tiene conto, per quanto riguarda gli interventi didattici ed educativi integrativi, dello specifico finanziamento assegnato o da assegnare a ciascuna scuola ai sensi della citata legge, e, per quanto riguarda gli interventi di orien

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