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Decreto MPI 12.10.1995, n. 326

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Art. 2 -

Il compenso per le attività di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione e validazione dei materiali, di monitoraggio e di valutazione degli interventi stessi, rese nell'ambito di iniziative di formazione capitalizzabili e disseminabili, anche a distanza, è quantificabile fino ad un massimo di lire 80.000 (ottantamila) per ogni ora di attività, elevabile a lire 100.000 (centomila) per i professori universitari.

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