Legge 29.11.1995, n. 520
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 21 e 26, valutate in lire 564 milioni per il 1995, in lire 1.055 milioni per il 1996 e in lire 120 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede, per il triennio 1995-1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.