Legge 29.11.1995, n. 520
1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 27 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 26 e 27.
3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.
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