Legge 29.11.1995, n. 520
1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunità e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.
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