Legge 29.11.1995, n. 520
1. La CELI con le sue Comunità prende atto che agli effetti delle leggi civili si considerano:
a) attività di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a scopo di lucro.
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