Legge 29.11.1995, n. 520
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli altri enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del presidente del Sinodo della CELI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
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