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Circolare MPI 22.11.1995, prot. n. 13611

Fruizione alternativa da parte di entrambi i genitori dei periodi di astensione dal lavoro di cui all'art. 7, primo e secondo comma, della L. n. 1204/71. Applicazione dell'art. 21, comma 7, del CCNL del personale della scuola. Quesito.

Con lettera prot. n. 17553 del 9 ottobre 1995, codesto Provveditorato agli studi ha posto un quesito concernente il trattamento economico da corrispondere nei casi in cui il padre lavoratore si assenti dal lavoro, ai sensi dell'art. 7 della L. 9 dicembre 1977 n. 303, alternandosi alla lavoratrice madre nella fruizione dei periodi di assenza facoltativa previsti dall'art. 7 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se il limite di trenta giorni stabilito dall'art. 21, comma 7, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola, ai fini della concessione di permessi interamente retribuiti, debba essere riferito ai periodi di assenza della madre e del padre separatamente considerati ovvero al periodo complessivo di assenza di ambedue i genitori.

In proposito, si fa presente che, ad avviso di questo Gabinetto, il quesito come sopra formulato trova soluzione alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte dei conti - Sezione di controllo - con deliberazione n. 1262 del 28 giugno 1972.

Nel rinviare ai contenuti della suddetta pronuncia, il cui dispositivo è stato a suo tempo diramato con C.M. n. 29 del 27 gennaio 1983, si richiama l'attenzione sul fatto che il menzionato organo ha avuto modo di precisare, tra l'altro che: "essendo il trattamento economico di ciascun genitore autonomo rispetto a quello dell'altro, non sia possibile instaurare un collegamento che in pratica porterebbe a conferire fittizia unicità a posizioni giuridico-economiche che si presentano nettamente distinte in relazione al diverso rapporto di lavoro da cui traggono origine.

Pertanto al padre (o secondo i casi, alla madre) dipendente statale spetta per i primi due mesi della sua assenza il trattamento economico più favorevole, essendo irrilevante che l'altro genitore - anch'esso dipendente statale - abbia già goduto per proprio conto del medesimo trattamento.

I suesposti principi ermeneutici, riferiti

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