IperTesto Unico IperTesto Unico

Sentenza Corte dei conti 08.03.1995, n. 226/95/c

_.

(...)

Fatto - La ricorrente, insegnante elementare di ruolo collocata a riposo con decorrenza 1° settembre 1990, ha proposto ricorso in questa sede avverso il decreto n. 2970 del 12.3.1992 del Provveditorato agli Studi de L'Aquila che determina il trattamento definitivo di pensione dell'interessata, in quanto nella base pensionabile non risulta computata l'indennità di servizio penitenziario di cui alla legge 3 marzo 1983, n. 65.

La ricorrente espone di avere prestato servizio presso la Prigione-scuola de L'Aquila dal 1° ottobre 1968 e di avere percepito l'indennità di servizio penitenziario di cui sopra dalla data di prima applicazione della legge istitutiva dell'indennità stessa (1° gennaio 1983) a quella del suo collocamento a riposto (31 agosto 1990).

Risulta dagli atti che un primo decreto di conferimento del trattamento di pensione (n. 15268 del 4.10.91), il quale includeva nella base pensionabile l'indennità di servizio penitenziario di che trattasi, è stato successivamente ritirato dal Provveditorato agli studi in quanto la Corte dei conti - Delegazione regionale de L'Aquila aveva in quel tempo mosso rilievo su un caso analogo. Seguiva il decreto impugnato che escludeva l'indennità contestata.

(...)

Diritto - La legge 3 marzo 1983, n. 65, distingueva nettamente fra le tre indennità da essa contemplate: le due dell'art. 1, la prima denominata "indennità di servizio penitenziario", e la seconda che ne costituiva un supplemento, entrambe riservate esclusivamente al personale degli istituti di prevenzione e pena; quella dell'art. 2, da corrispondere non solo al predetto personale, ma anche a quello delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria.

Il successivo decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito dalla legge 23 ottobre 1987, n. 437, ha fissato le nuove misure della prima delle indennità di ser

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.