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Ordinanza MPI 09.03.1995, n. 80

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria, di I e II grado - anno scolastico 1995-96.

Titolo VIII

Art. 59 - Accesso ai documenti scolastici

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi quelli degli elaborati scritti, degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, non necessariamente connesse a ricorsi.

2. Tale diritto si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione: L. 500 da 1 a 2 copie, L. 1.000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto. (C.M. 25.5.1993, n. 163).

3. A richiesta, le copie possono essere autenticate.

4. L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.

5. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento, purché nelle parti riferite al richiedente.

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