Ordinanza MPI 09.03.1995, n. 80
Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne
1. Anche nei confronti dei candidati privatisti la commissione deve verificare che i medesimi abbiano raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi didattici e formativi propri del corso di studi per cui si presentano. Pertanto la valutazione delle prove scritte e lo svolgimento del colloquio e delle prove orali integrative saranno improntate a tale obiettivo, del cui raggiungimento il presidente della commissione informerà specificamente nella relazione.
2. I candidati privatisti sono sottoposti a prove orali integrative, compresa l'educazione fisica, non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo nel giorno successivo secondo il diario stabilito, a norma del precedente art. 39.
3. Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non può aver preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo.
4. Nei seguenti casi esse vertono:
a) per i candidati provvisti della sola licenza di scuola media: sulle materie dell'intero corso di studio ad esclusione delle materie dell'ultimo anno che formano oggetto della seconda prova scritta e delle due del colloquio. Per la maturità professionale tali prove vertono, oltre che sulle materie del corso post-qualifica, anche sulle materie del corso di qualifica scelto dal candidato;
b) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe (compresi gli allievi f
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