Ordinanza MPI 09.03.1995, n. 80
Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne
1. Le domande di iscrizione agli esami di maturità e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne dei candidati detenuti, devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi, entro il 31 gennaio, per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di Grazia e Giustizia.
2. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole commissioni, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.
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