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Ordinanza MPI 09.03.1995, n. 80

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria, di I e II grado - anno scolastico 1995-96.

Titolo I - Scuole elementari

Art. 5 - Commissione d'esame nelle scuole private autorizzate

1. La direzione della scuola privata autorizzata può chiedere al direttore del competente circolo didattico che le operazioni degli esami di idoneità e/o di licenza si svolgano presso la sede della scuola privata stessa limitatamente agli alunni iscritti, per ciascun tipo di esame, in numero non inferiore a venticinque.

In tali casi, allo svolgimento di tutte le operazioni degli esami di idoneità e/o di licenza, che si tengono davanti alle rispettive commissioni istituite nella scuola statale, partecipa anche l'insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche, per assicurare la continuità del momento dell'esame con il processo educativo sviluppato nel corso dell'anno scolastico.

2. Ai membri delle commissioni esaminatrici vengono corrisposti da parte delle scuole private, unitamente le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, quando previsti dalle vigenti disposizioni.

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