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Decreto legislativo 17.03.1995, n. 111

Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. (G.U. 14.04.1995, n. 88)

Art. 5 - Consumatore

1. Ai fini del presente decreto, consumatore è l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

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