D.M. Pubblica istruzione 27.05.1995, n. 176
Il coordinatore del corso di riconversione, d'intesa con i docenti del corso medesimo, stabilisce, anche al fine di consentire l'attività di autoformazione di cui all'art. 3, p. 7, del decreto ministeriale n. 231 del 23 luglio 1994 il percorso formativo da assegnare ai singoli corsisti tenendo conto:
- di eventuali corsi di riconversione già frequentati;
- del servizio d'insegnamento già eventualmente prestato nella stessa classe di concorso;
- del possesso di abilitazioni parziali della stessa area disciplinare;
- del superamento con riserva degli esami delle sessioni riservate di abilitazione per la stessa classe di concorso;
- dell'affinità delle discipline precedentemente insegnate con quelle incluse nei moduli del corso;
- dei titoli culturali e di perfezionamento posseduti dal singolo corsista e tratti dalle tabelle di valutazione dei titoli ai fini della modalità del personale docente allegate all'ordinanza ministeriale n. 300 del 29 ottobre 1986 e successive modifiche e integrazioni.
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