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Circolare P.C.M. - F.P. 05.05.1995, n. 11

Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. (G.U. 19.07.1995, n. 167)

1) Quadro normativo

L'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, ha recato una nuova regolamentazione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, diretta - secondo i criteri di cui alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 - al «contenimento», alla «trasparenza» ed alla «razionalizzazione» della fruizione delle predette misure apprestate dall'ordinamento per il sostegno dell'attività sindacale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali dotate del requisito della «maggiore rappresentatività sindacale». A tali fini, i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali dovevano essere determinati «in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, «previa deliberazione del Consiglio dei Ministri», «previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale».

L'art. 54 in questione, nel comma 5, ha precisato altresì che «contestualmente alla definizione della nuova normativa concernente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche». Lo stesso comma 5 ha precisato anche che fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che recepisce l'accordo sopra citato, «restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

A questa normativa, si è riferito anche il disposto dell'art

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