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Lettera circolare MPI 13.07.1995, prot. n. 5393

Liquidazione rivalutazione monetaria ed interessi legali su emolumenti arretrati.

Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 22 comma 36 della L. 23 dicembre 1994, n°.724.

Lo scrivente, con nota n° 3268 del 15/5/95, inviata per opportuna conoscenza a codesti Uffici, in considerazione delle novità introdotte dalla legge 23 dicembre 1994, n° 724 art. -22, comma 36 in ordine alla liquidazione degli oneri in oggetto ha posto specifico quesito al Ministero del Tesoro circa i criteri applicativi da seguire in attesa che venga emanato dal detto Dicastero il decreto con cui debbono essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione di suddetta norma.

Considerato che, in attesa di detta regolamentazione, non si ritiene giustificabile la sospensione della liquidazione di detti oneri né si ritiene di proseguire secondo il consolidato criterio finora applicato, lo Scrivente attualmente sta adottando, d'intesa con la Ragioneria Centrale, la soluzione restrittiva rappresentata nel cennato quesito.

Pertanto, fino all'emanazione di nuove disposizioni si ritiene che per tutti gli emolumenti e ratei di pensione corrisposti in ritardo con scadenze anteriori all'1.1.95 il meccanismo rivalutativo debba essere distinto in due momenti, ossia corrispondere rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al 31.12.94 e dall'1.1.95 liquidare soltanto gli interessi legali.

Ne consegue che, sulla base delle istruzioni diramate con circolare n. 249 del 6.9.1992 e degli esempi applicativi allegati alla circolare stessa, gli uffici interessati attualmente alla corresponsione di detti oneri debbono sospendere il meccanismo rivalutativo al mese di dicembre 1994 (applicando l'indice di detto mese) e proseguire invece con il calcolo dei soli interessi legali fino alla data del provvedimento di liquidazione.

Si ritiene inoltre di segnalare che se, fra l'altro, la condanna alla rivalutazione monetaria ed interessi legali su somme corrisposte in ritardo comprende anche differenze stipendiali o rati di pensione maturati dal mese di ge

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