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Circolare MPI 27.06.1995, n. 224

Convenzione con istituti di credito per il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche artistiche, educative e dei Distretti scolastici. Proroga delle convenzioni di cassa con istituti di credito.

L'art. 4, comma 9, della legge n. 537/1993, per ragioni di ordine economico finanziario, ha previsto l'affidamento all'Ente Poste italiane del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei distretti scolastici.

In attuazione di tale norma di legge, il Ministero ha stipulato con l'Ente Poste italiane una convenzione ed ha impartito le prime istruzioni per la gestione della fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di cassa.

Sono note le ragioni di ordine tecnico-finanziario che hanno ispirato il legislatore: praticamente i Provveditori agli Studi, nel disporre i finanziamenti alle istituzioni scolastiche, ordinano alle competenti Sezioni di Tesoreria provinciale di trasferire ingenti masse monetarie (nel 1994 oltre 13.000 miliardi di lire) dalle casse dello Stato al sistema bancario. Lo Stato, a sua volta, per far fronte alle proprie esigenze di liquidità finanziarie e di cassa, è costretto ad emettere titoli del debito pubblico sui quali corrisponde interessi a tassi notevolmente superiori a quelli di mercato. Gli interessi sui depositi che il sistema bancario riconosce alla propria clientela, infatti, si attestano mediamente intorno alla metà del tasso corrisposto a carico del debito pubblico. La norma citata pertanto ha voluto limitare il ricorso al debito pubblico per realizzare economie sugli interessi da corrispondere a carico dei titoli di Stato.

Occorre considerare d'altra parte che le ragioni di ordine finanziario che hanno determinato la nuova disciplina sono in parte venute meno ora a seguito dell'attribuzione alle Direzioni provinciali del Tesoro della competenza al pagamento delle retribuzioni e altri assegni fissi e continuativi nei confronti di tutto il personale di ruolo della scuola a partire dall'1 settembre 1995. Ciò comporta una diminuzione consistente delle giacenze monetarie liquide a disposizione di quelle istituzioni scolastiche che in precedenza curavano l'ordinazione di spese per

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