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Circolare MPI 08.06.1995, n. 202

Decreto Legislativo 14.4.1994 n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Oneri a carico degli enti locali.

Com'è noto il T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3.3.1934, n. 383, poneva gli oneri per la fornitura dei locali per le scuole elementari, medie, i ginnasi, i licei classici, gli istituti magistrali, professionali e tecnico-nautici a carico dei comuni (art. 91) ed a carico delle province (art. 144) gli oneri per i licei scientifici e gli istituti tecnici, mentre rimanevano a carico dello Stato quelli concernenti i licei artistici, i conservatori, le accademie, i convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato. L'anzidetta normativa ha trovato applicazione con l'emanazione, da ultimo, delle circolari di questo Ministero n. 292 (prot. n. 9203/174/SR) del 18 ottobre 1980 (oneri a carico dei comuni) e n. 293 (prot. n. 9204/175/SR) del 18 ottobre 1980 (oneri a carico delle province).

È poi intervenuta la legge 8.6.1990, n. 142, recante il riordinamento delle autonomie locali, la quale ha disposto (art. 14 - lettera i) che spettano alle province le funzioni amministrative relative all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresa l'edilizia scolastica, previste dalla legislazione statale e regionale ed ai comuni quelle relative alla scuola dell'obbligo.

È stato successivamente emanato il T.U. approvato con il D.L.vo 16.4.1994 n. 297, il quale, sulla materia, stabilisce:

che sono di competenza dei comuni:

- (art. 85) l'edilizia scolastica con riferimento all'istruzione materna, elementare e media e che la materia dell'edilizia scolastica per la scuola elementare e media comprende anche gli oneri per l'arredamento e le attrezzature;

- (art. 107) la manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione, la custodia degli edifici ed il personale di custodia delle scuole materne statali, mentre gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento ed il materiale di gioco sono a carico dello Stato;

- (art. 159) il riscaldamento, l'illuminazione, i servizi, la custodia, l'acquisto, la ma

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