IperTesto Unico IperTesto Unico

O.M. Pubblica istruzione 03.01.1995, n. 3

Corsi di recupero e sostegno.

Art. 3 - Assegnazione del personale docente e trattamento economico

1. Gli interventi didattici ed educativi integrativi sono svolti dai docenti di ruolo e non di ruolo dell'istituto, che si siano dichiarati disponibili, secondo il seguente ordine di priorità: docenti della classe, della sezione e dell'istituto.

2. Qualora per lo svolgimento degli interventi deliberati non si possa provvedere con i docenti dell'istituto, in relazione a specifiche necessità di carattere organizzativo comportanti diversi impegni già programmati per i docenti medesimi, il preside stipula a tal fine uno specifico contratto d'opera per le ore effettivamente necessarie, nominando in qualità di esperto, nel limite delle risorse allo scopo assegnate, il docente posto in posizione utile nella graduatoria d'istituto per il conferimento delle supplenze.

3. Sulla base del predetto contratto d'opera al docente nominato come esperto spetta il compenso di cui al comma 5, con esclusione di ogni ulteriore trattamento economico.

4. Le nomine dei docenti da assegnare agli interventi didattici ed educativi integrativi sono effettuate dal capo di istituto, su proposta del collegio dei docenti.

5. La misura oraria del compenso per i docenti impegnati negli interventi didattici ed educativi di cui alla presente ordinanza è stabilita in Lire 41.000 lorde.

6. Il docente il cui orario di servizio è inferiore all'orario di cattedra può chiedere di utilizzare le ore a disposizione, sino al raggiungimento dell'orario d'obbligo, nello svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi.

7. In tal caso le ore a disposizione afferenti a più settimane potranno essere concentrata nel periodo previsto per lo svolgimento

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.