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O.M. Pubblica istruzione 03.01.1995, n. 3

Corsi di recupero e sostegno.

Art. 1 - Istituzione degli interventi didattici ed educativi integrativi

1. Il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano lo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, da inserire nella programmazione di classe in maniera coerente con l'autonoma programmazione di istituto effettuata ad inizio d'anno e con i piani di studio disciplinari e interdisciplinari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati agli alunni il cui livello di apprendimento sia giudicato non sufficiente in una o più discipline.

3. I criteri di svolgimento dei predetti interventi sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto secondo le rispettive competenze. La proposta del capo d'istituto deve tener conto delle specifiche esigenze di intervento, volta al superamento delle cause di insuccesso scolastico, segnalate, sulla base di un lavoro preparatorio, dai consigli di classe o da eventuali articolazioni per aree disciplinari del collegio dei docenti.

4. È demandata al consiglio di classe la facoltà di richiedere l'attivazione degli interventi di cui ai commi precedenti. A tal fine i consigli di classe si riuniscono, con la sola presenza dei docenti:

a) immediatamente, per accertare, anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi, eventuali situazioni di difficoltà degli alunni e per formulare proposte al collegio del docenti per l'immediata promozione degli interventi integrativi utili al riequilibrio tempestivo ed alla prevenzione di forme di insuccesso scolastico, nonché per la loro successiva valutazione e verifica, in termini di risultato, alla fine dell'anno scolastico;

b) successivamente, a scadenze programmate non necessariamente coincidenti

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