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Decreto legge 25.02.1995, n. 55

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 28.01.1995, n. 49)

Art. 14 - Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione.

1. I termini per l'indizione dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi e dei concorsi, per titoli ed esami e per soli titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente e dei coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti educativi, i periodi di validità delle graduatorie dei medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese quelle già esistenti, e quelli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti dei medesimi concorsi per soli titoli, nonché i programmi e le prove d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica, ancorché banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma non ancora espletati, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. La periodicità dell'indizione dei concorsi non può essere comunque inferiore al triennio, salvo il caso di concorsi a cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite prima della scadenza del triennio stesso.

2. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-94 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per un ulteriore anno scolastico.

3. Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1º novembre e per quello dell'Accademia nazionale di dan

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