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Decreto MPI 21.02.1995, n. 60

Determinazione delle misure dei compensi spettanti, a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995, ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di maturità.

Art. 2 -

Al presidente, al membro esterno o aggregato, utilizzati in due o più commissioni compete, per la prima commissione, il compenso forfettario in relazione alla sua funzione e provenienza di cui ai quadri 1) e 2) della tabella "A". Per ciascuna delle commissioni successive alla prima compete, oltre al compenso di cui sopra, la maggiorazione del 50% da calcolarsi sul compenso previsto per i componenti di commissione scelti nel Comune sede d'esame.

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