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Legge 28.12.1995, n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (G.U. 29.12.1995, n. 302 - S.O.)

Art. 1 -

[1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;

b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali, e degli uffici centrali;

c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti;

d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;

e) disciplinare l'eventuale mobilità contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni;

f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non più utilizzabili;

g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208;

h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della

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