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Direttiva PCM 14.12.1995

Divieto di fumo negli ambienti confinati delle amministrazioni dello Stato. (G.U. 15.01.1996, n. 11)

Art. 4 -

Per l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti:

a) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni:

b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) per i locali condotti da soggetti privati, alla contestazione ed alla verbalizzazione dell'infrazione procede l'autorità di Pubblica Sicurezza, il cui intervento il conduttore è tenuto a richiedere immediatamente.

d) a cura dei Prefetti saranno rilevati i dati in merito all'osservanza, nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al Ministro della Sanità, che ne riferisce al Parlamento.

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