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Circolare MPI 14.12.1995, n. 159

Circolare esplicativa dell'art. 4, comma 4, della Legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge".

La prima applicazione dell'art. 4, comma 4, della legge n. 146/1990 ha dato luogo a talune questioni che occorre risolvere assicurando, nel contempo, l'uniformità dei criteri di attuazione del dettato legislativo.

Allo scopo, con la presente lettera circolare, si forniscono direttive agli Ispettorati del lavoro, ai quali, come è noto, è attribuito il potere di accertare le violazioni previste dall'art.4, comma 4, della legge n. 146/1990 e di denunciare i responsabili a questo Ministero ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il conseguente esercizio dell'azione sanzionatoria.

La prima questione, di carattere sostanziale, trae origine da numerose richieste d'intervento ispettivo a carico delle Ferrovie dello Stato - S.p.a. avanzate da organi locali del Coordinamento macchinisti uniti e attiene all'esatta individuazione della condotta tipica dell'illecito amministrativo configurato dalla norma. Al riguardo si è registrata una qualche incertezza interpretativa nell'ipotesi in cui sia stato stipulato l'accordo sindacale previsto dall'art. 2, comma 2, ma le misure ivi concordate siano state giudicate dalla commissione di garanzia all'attuazione della legge - alla cui preventiva valutazione di idoneitàsono sottoposte (art. 2, comma 2) - come non idonee a realizzare l'effettivo contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti nella specie coinvolti. E' questa la situazione che tuttora caratterizza, tra l'altro, il settore del trasporto ferroviario.

In proposito, dalla considerazione che le delibere della commissione di garanzia sono, di regola, sfornite di efficacia imperativa, non può desumersi la conseguenza che debba essere comunque sanzionato il comportamento del gestore di servizio pubblico essenziale il quale, nel caso di sciopero del personale, anziché applicare le clausole dell'accordo sindacale sulle prestazion

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