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D.M. Pubblica istruzione 06.04.1995, n. 190

Regolamento di attuazione dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, e alla individuazione dei responsabili delle unità organizzative. (G.U. 25.05.1995, n. 120 - S.O.)

Art. 9 - Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Relativamente agli uffici centrali dell'amministrazione, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è la divisione o l'ufficio competente indicati nella tabella allegata al presente regolamento.

2. Relativamente agli uffici periferici dell'amministrazione (provveditorati agli studi e sovrintendenze scolastiche regionali), l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è l'ufficio periferico stesso, se non risulti articolato in divisioni o uffici dirigenziali. Qualora detti uffici periferici risultino articolati in divisioni o uffici dirigenziali, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è la divisione o l'ufficio dirigenziale competente, risultante dai provvedimenti formali di organizzazione.

3. Relativamente agli organi ed enti sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione: istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ivi compresi i convitti nazionali, gli educandati femminili, le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche; istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.); Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze (B.D.P.); Centro europeo dell'educazione di Frascati (C.E.D.E.); Museo della scienza e della tecnica di Milano; distretti scolastici, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, è l'organo o l'ente stesso. Gli enti e le istituzioni con personalità giuridica adegueranno i propri statuti alle disposizioni della legge n. 241/1990.

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