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D.M. Pubblica istruzione 06.04.1995, n. 190

Regolamento di attuazione dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, e alla individuazione dei responsabili delle unità organizzative. (G.U. 25.05.1995, n. 120 - S.O.)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi ed uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione della pubblica istruzione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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