D.M. Pubblica istruzione 31.08.1995, n. 289
1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo che ineriscono a tutta l'attività amministrativa. tecnica e finanziaria del Ministero, il servizio procede, previe valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, a:
a) accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal ministro e verifica mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa;
b) stabilire, almeno annualmente, su indicazione del ministro, sentiti i responsabili delle Direzioni generali e delle altre unità organizzative centrali, I parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa;
c) svolgere il controllo di gestione sull'attività amministrativa degli uffici centrali e decentrati evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e proponendo i possibili rimedi, segnalando, altresì le irregolarità eventualmente riscontrate;
d) coordinare le informazioni di carattere generale per la Corte dei conti in sede di controllo di gestione.
2. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi e può chiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione. Ove necessario, può altresì disporre accertamenti diretti.
3. Per motivate esigenze il servizio può avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
4. Il servizio può avvalersi della collaborazione del CED e del Servizio statistico.
5. I risultati dell'attività del servizio costituiscono oggetto d
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