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CCNL 04.08.1995

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 04.08.1995.

Parte Seconda

Titolo I - Trattamento economico 102

Capo I - La retribuzione

Art. 66 - Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31/12/95

1. Al personale in servizio al 31/12/95 è attribuito, al 1/1/96, il trattamento economico previsto dall'allegata tabella B.

2. Per il personale docente educativo e ATA l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali avverrà sulla base dell'anzianità maturata al 31/12/95. La differenza tra l'anzianità riconosciuta al 31/12/95 e l'anzianità immediatamente inferiore prevista dalla tabella B è utile al fine dell'acquisizione della posizione retributiva successiva. A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori. 103

3. La differenza tra la retribuzione in godimento al 31/12/95 e la posizione retributiva acquisita ai sensi del comma 2 costituisce assegno ad personam, che sarà riassorbito con il passaggio alla posizione retributiva superiore.

4. La collocazione dei capi d'istituto nella nuova struttura retributiva avviene con il riconoscimento nella posizione retributiva d'inquadramento dell'anzianità corrispondente alla temporizzazione dell'importo dell'assegno ad personam, a cui si aggiunge l'anzianità di servizio maturata

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