IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 04.08.1995

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 04.08.1995.

Parte Prima

Titolo III - Rapporto di lavoro

Capo III - Norme disciplinari

Sezione II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Art. 58 - Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni dei doveri disciplinati dall' art. 57 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;

e) licenziamento con preavviso;

f) licenziamento senza preavviso.

2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente che, secondo l'ordinamento dell'Amministrazione è tenuto alla contestazione, è venuta a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trasco

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.