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CCNL 04.08.1995

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 04.08.1995.

Parte Prima

Titolo III - Rapporto di lavoro

Capo II - Norme di area

Sezione I - Capi di istituto

Art. 37 - Mobilità dei capi di istituto 70

1. La mobilità dei capi di istituto deve essere finalizzata anche al più proficuo impiego del personale in relazione alle effettive esigenze del sistema formativo nonché delle singole istituzioni scolastiche ed educative.

2. Mediante accordi a livello nazionale con le organizzazioni sindacali verranno disciplinati i rapporti tra la mobilità territoriale e la mobilità professionale, l'ordine di priorità fra le varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti di precedenza. Gli stessi accordi definiranno criteri e modalità per i passaggi tra i diversi ordini di scuola.

3. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale:

a) i passaggi di presidenza sono subordinati al possesso della idoneità conseguita in un concorso direttivo o, in mancanza, al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai relativi concorsi, da valutare in relazione alle specifiche esigenze di diversi tipi di scuole;

b) la mobilità territoriale e professionale a domanda e d'ufficio si attua annualmente. Gli accordi di cui al comma 2 individueranno forme d

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