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CCNL 04.08.1995

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 04.08.1995.

Parte Prima

Titolo III - Rapporto di lavoro

Capo II - Norme di area

Sezione I - Capi di istituto

Art. 32 - Area e funzioni 62

1. Il personale regolato dalle disposizioni di cui alla presente sezione è collocato nella distinta area della specifica dirigenza scolastica nell'ambito del comparto scuola, non assimilabile alla dirigenza regolata dal D.L.gs. n. 29 del 1993.

2. Rientrano in tale area i direttori didattici, i presidi delle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica, i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili, i direttori e i vicedirettori delle Scuole speciali dello Stato, i direttori dei Conservatori di Musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A tal fine le predette qualifiche vengono indicate con l'unica dizione di dirigente scolastico.

3. Ciascun dipendente appartenente a tale area è organo dell'amministrazione scolastica ed ha la rappresentanza dell'istituto. Esso assolve a tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine esso assume le decisioni ed attua le scelte di sua competenza volte a promuo

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