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CCNL 04.08.1995

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 04.08.1995.

Parte Prima

Titolo III - Rapporto di lavoro

Capo I - Norme comuni

Art. 21 - Permessi retribuiti

1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

- lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento;

I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo d'istituto da parte del personale docente ed ATA ed al provveditore agli studi, da parte dei capi d'Istituto. 30

2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.19, comma 9, del CCNL 4.8.1995 indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma. 31

3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere f

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