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CCNL 04.08.1995

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 04.08.1995.

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

Art. 4 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione 4

1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi Organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, d'intesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli Studi per quelli a livello provinciale.

2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all'art. 3, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

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Circa le procedure di raffreddamento e di conciliazione si veda l' articolo 4 dell'allegato al ccnl 26.5.1999.

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