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C.M. Pubblica Istruzione 13.10.1994, n. 288

Pignoramenti presso terzi sugli stipendi del personale dipendente - Sentenza della Corte Costituzionale n. 231/1994.

La recentissima decisione della Corte Costituzionale n. 231 del 6/10 giugno 1994 - pubblica sulla G.U., prima serie speciale, n. 25 e riportata anche da alcuni organi di stampa - nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 5.1.1950, n. 180, ha apportato profondi mutamenti alla disciplina della materia dei pignoramenti di stipendio presso terzi a carico dei dipendenti dello Stato, che inducono ad una altrettanto profonda revisione delle istruzioni impartite con le circolari di questo Ufficio n. 72 dell'11.3.92, prot. 656 del 9.10.93 e prot. 315-804/93 del 13.11.93.

In premessa, occorre dedicare un cenno alla precedente nota della Direzione Generale dei Servizi Periferici del Ministero del Tesoro n. 15813 del 17.5.94, che si allega in copia, con la quale tale Ufficio ha invitato questa Amministrazione a provvedere direttamente alla resa in udienza delle dichiarazioni di quantità riguardanti dipendenti amministrati dalle Direzioni provinciali del Tesoro, in tutti i casi nei quali le procedure esecutive vengano notificate soltanto a questo Ministero, e ciò perché in tal modo il creditore esecutante avrebbe identificato soltanto in questo Ministero, e non in quello del Tesoro, il terzo pignorato tenuto alla resa della dichiarazione.

Seppure non coerente con le disposizioni a suo tempo impartite con la c.m. n. 72 dell'11.3.92 di questo Ufficio, si fa invio di tale nota con preghiera di uniformarvisi per il periodo fino al 30 giugno 1994, secondo quanto indicato al successivo punto 4) e nel convincimento che la questione sarà comunque gradualmente superata proprio dal progressivo radicamento nella realtà operativa degli effetti della decisione della Corte Costituzionale, secondo gli orientamenti di seguito enunciati.

Della pronuncia della Corte preme sottolineare non tanto la parte dispositiva, bensì le motivazioni, che sole consentano di cogliere la reale portata innovativa con cui le considerazioni del Collegio,

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