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Parere Avvocatura generale dello Stato 26.11.1994, prot. n. 116209

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Premessa

Con la nota indicata a margine codesto Ministero rappresenta che la ASSINTEL (Associazione nazionale Imprese Servizi Informatica, Telematica, Robotica, Eidomatica) ha sollevato la questione dell'applicabilità del d.lg. 518/1992, relativo alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, anche all'ipotesi di duplicazione di programmi di esclusivo uso didattico effettuata dai docenti delle scuole al fine di consentirne la fruizione su tutte le postazioni di computer esistenti nelle scuole.

In relazione a tale quesito codesto Ministero chiede il parere della Scrivente, non trascurando di sottolineare che, ove detta interpretazione venisse condivisa, sarebbe necessario dotare i computer esistenti nelle scuole di apposita licenza d'uso, con notevole aggravio di costi e di attività amministrativa.

In via preliminare si ricorda innanzitutto che il d.lg. 518/1992 è volto a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla Direttiva 91/250 CEE, la quale (definitivamente rinunciando alla soluzione della brevettabilità del software) dispone la tutela giuridica dei programmi per elaboratore in base alle leggi sul diritto d'autore.

Il contenuto della direttiva è stato recepito integralmente dalla normativa nazionale predisposta dal governo (autorizzato con legge delega 19/12/1992 n. 489), che ricalca pedissequamente la formulazione del testo della norma comunitaria e a tal fine opera gli opportuni adattamenti della vigente legge sul diritto d'autore (legge 22/4/1941 n. 633).

Ora, in via generale, si osserva che il legislatore, comunitario prima e nazionale poi, nel riscrivere le prerogative del titolare del diritto sul software ha tenuto conto delle imponenti risorse finanziarie impegnate dalle case produttrici di software per la creazione dei programmi e, d'altro canto, della modestia dei costi necessari per copiare i programmi stessi, il che ispirando una disciplina fortemente garantista per le imprese titolari del diritto e prop

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