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Ordinanza MPI 05.11.1994, n. 307

Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 15.12.1994, n. 292)

Art. 1 - Composizione delle commissioni giudicatrici.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti nelle scuole materne, elementari, secondarie, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso e in possesso dei requisiti indicati nel D.M. citato in premessa.

Le funzioni di segretario sono svolte per la commissione e per le eventuali sotto-commissioni da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla quarta, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica della Pubblica Istruzione, nonché ai ruoli del personale scolastico.

Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini (purché in possesso dei requisiti di cui al citato D.M. 13.3.1990), ovvero, qualora ciò non sia possibile, a persona esperta estranea alla scuola (che non abbia riportato condanne penali ovvero non abbia procedimenti penali in corso).

Per la individuazione delle discipline affini si rinvia al D.M. 2.5.1979, con la precisazione che tutti gli insegnamenti riferiti alla classe di abilitazione indicata nella colonna uno, sono da intendersi affini a tutti gli insegnamenti riferiti alle classi di abilitazioni elencate nella colonna 2, di cui agli art. 1-2-3 del citato D.M. 2.5.1979 (pubblicato nel S.O. n. 4 al B.U. Parte 1º n. 21-22 del 24-31 maggio 1979).

I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti

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