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Decisione Consiglio dell'Unione Europea 30.11.1994

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Art. 2 -

L'elenco degli scolari che deve essere esibito all'attraversamento della frontiera, come richiesto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), è riconosciuto come valido documento di viaggio in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), alle seguenti condizioni:

- dev'essere corredato di una fotografia recente di ogni scolaro figurante nell'elenco, sprovvisto di carta d'identità con fotografia;

- l'autorità competente dello Stato membro in questione deve confermare lo status di residenza degli scolari e il loro diritto di rientrare, nonché garantire l'autenticazione del documento in tal senso;

- lo Stato membro in cui lo scolaro risiede deve notificare agli altri Stati membri che desidera l'applicazione del presente articolo per quanto riguarda i propri elenchi.

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