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Sentenza Corte Costituzionale 31.03.1994, n. 116

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Sentenza: nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Lazio, Emilia- Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana e Valle d'Aosta notificati il 25, 30, e 31 agosto 1993, depositati in cancelleria il 3, 11, 14, 15 e 19 settembre 1993, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del d.P.R. 24 dicembre 1992 (Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria) ed iscritti ai nn. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del registro conflitti 1993.

Omissis

Ritenuto in fatto

1.- Le Regioni a statuto ordinario Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto e Toscana e la Regione a statuto speciale Valle d'Aosta hanno proposto distinti ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 (Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria), lamentando la lesione delle competenze in materie ad esse costituzionalmente assegnate (artt. 117 e 118 della Costituzione e artt. 2, 3 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e della propria autonomia finanziaria (art. 119 della Costituzione), nonchè per violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione.

Sebbene i ricorsi siano distinti, le ricorrenti propongono profili di lesività delle proprie attribuzioni in larga parte coincidenti.

Tutte le ricorrenti premettono che l'atto impugnato è stato emanato sulla base dell'art. 6, primo comma, del decreto- legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, articolo il quale prevede che il Governo, entro il 30 novembre 1992, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1o gennaio 1993 e, ove l'intesa non intervenga, lo stesso Governo è autorizzato a provvedere direttamente entro il 15 dicembre 1992. Non essendosi realizzata l'

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