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D.P.R. 09.05.1994, n. 487

Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. (G.U. 09.08.1994, n. 185 - S.O.)

Capo II - Concorsi unici

Art. 22 - Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni

1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale.

2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.

3. Tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni legislative in materia la richiedano.

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